TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA 
           per il distretto della Corte d'Appello di Bari 
 
    Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, in Camera  di  Consiglio  e
costituito dai signori: 
        dott. Silvia Daloiso, Presidente; 
        dott. Matteo Soave, Magistrato di Sorveglianza; 
        dott. Giuseppina Labellarte, Esperto; 
        dott. Michela Lucia De Salvia, Esperto, 
    con la  partecipazione  del  S.  Procuratore  Generale  dott.  C.
Bottazzi; 
    a scioglimento della riserva espressa all'udienza del  6  ottobre
2015, nel procedimento di sorveglianza relativo ad A.  ... L.  ... n.
... a ... il ..., avente  ad  oggetto  la  proroga  della  detenzione
domiciliare ex art. 47-ter comma 1-ter O.P. concessa  con  24  giugno
2014 T.S. Bari; 
    verificata la regolarita' delle notifiche  e  della  costituzione
delle parti; udita la relazione; sentiti P.G. e difensore; letti  gli
atti; emette la seguente ordinanza. 
    Premesso  che  con  ordinanza  in  data  24  giugno  2014  questo
Tribunale ha ammesso l'A. alla detenzione domiciliare ex art.  47-ter
comma 1-ter (in relazione all'art. 147 comma 1 n. 3 c.p.) fino al  17
ottobre 2015 (data di compimento di tre anni  di  vita  della  minore
...), in relazione alla pena di anni 7 recl. di  cui  alla  sent.  12
aprile 2012 Corte Appello  Bari  (condanna  per  il  delitto  di  cui
all'art. 74 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n. 309/90
del 1998) con dec. 19 febbraio 2014 e f.p. 18 febbraio 2021; 
    rilevato che all'approssimarsi della scadenza del 17 ottobre 2015
il difensore dell'A. ha chiesto la proroga della misura al M.S in via
provvisoria dell'art. 47-ter comma 1-quater O.P. fino alla  pronuncia
del T.S. (cui viene richiesta in via principale la concessione  della
detenzione domiciliare ex art. 47-quinquies comma  1-bis  ed  in  via
subordinata  che  venga  sollevata  la  questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 47-quinquies comma 1-bis nella parte in  cui
esclude dal beneficio i soggetti condannati per reati di cui all'art.
4-bis, per contrasto con gli articoli 2,3,29,30 e 31 Cost.); 
    osservato che con sentenza del 22 ottobre 2014 la Corte Cost.  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.  4-bis  comma  1
O.P. sotto due profili: 
    nella parte in cui non esclude dal  divieto  di  concessione  dei
benefici penitenziari la misura della detenzione domiciliare speciale
prevista dall'art. 47-quinquies; 
    nella parte in cui non esclude  dal  divieto  di  concessione  di
benefici penitenziari la misura della detenzione domiciliare prevista
dall'art. 47-ter comma 1 lett. a) e b), ferma restando la  condizione
dell'insussistenza  di  un  concreto  pericolo  di   commissione   di
ulteriori delitti;  rilevato  che  anche  a  seguito  della  suddetta
pronuncia della Corte Cost. non puo' essere disposta la proroga della
misura ai sensi dell'art. 47-ter comma 1 lett. c) O.P. (pur a  fronte
della presenza di una minore di anni 10), atteso che la pena  residua
da espiare e' ancora superiore al limite di legge di anni 4  previsto
dalla citata norma (tenuto conto del fine pena al 18 febbraio 2021); 
    osservato peraltro che dalla lettura della sentenza  della  Corte
Cost.   in   atti   emerge   chiaramente   che   la   pronuncia    di
incostituzionalita' ha  riguardato  soltanto  il  comma  l  dell'art.
47-quinquies (che prevede - nei casi in  cui  non  sia  possibile  la
concessione del rimedio di cui all'art. 47-ter O.P. - la possibilita'
per la donna madre di minore di anni 10 di espiare la  parte  residua
della pena in ambito domiciliare purche' risultino espiati almeno 1/3
della pena o 15 anni nel caso di condanna all'ergastolo) e non  anche
il successivo comma 1-bis (che  prevede  invece  la  possibilita'  di
espiare con modalita' «agevolate» anche la  frazione  iniziale  della
pena con esclusione tuttavia dei condannati per reati di cui all'art.
4-bis, limitazione questa che sarebbe comunque operativa anche ove si
verificasse la condizione che rimuove la preclusione  all'accesso  ai
benefici  penitenziari,  vale  a  dire  la  «collaborazione  con   la
giustizia»); 
    rilevato infatti che a pag. 9  della  citata  sentenza  la  Corte
Cost. viene testualmente riportato: «per incidens  va  segnalato  che
tale autonoma limitazione - stabilita da una norma distinta da quella
censurata - resta  estranea  all'odierno  scrutinio  di  legittimita'
costituzionale, il quale verte sul solo divieto di concessione  della
detenzione  domiciliare  speciale  dopo  l'espiazione   della   quota
preliminare di pena»; 
    osservato che dunque non puo' essere disposta da parte di  questo
Tribunale  l'applicazione  della  detenzione  domiciliare   ex   art.
47-quinquies di cui difettano, nel  caso  di  specie,  i  presupposti
applicativi, atteso che ai sensi  del  comma  1  non  risulta  ancora
espiato 1/3 della pena (pari ad anni 2 e mesi 4 che  equivale  ad  un
1/3 di anni 7, pena inflitta con la sentenza di condanna)  mentre  ai
sensi del successivo comma 1-bis ricorre l'esclusione per  la  natura
ostativa ex art. 4-bis del reato oggetto della condanna (trattasi del
delitto  di  cui  all'art.  74 del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 309/90); 
    rilevato peraltro che la questione di legittimita' costituzionale
sollevata  dal  difensore  dell'A.  ...,  appare  rilevante   e   non
manifestamente infondata nel caso di specie, alla luce delle suddette
considerazioni: 
        le esigenze superiori di tutela della maternita' e del minore
anziche' prevalere risulterebbero  recessive  rispetto  alla  pretesa
punitiva dello Stato, di modo tale che verrebbe cosi'  vanificata  la
stessa ratio ispiratrice dell'istituto della  detenzione  domiciliare
ex art.  47-quinquies  O.P.  che  prescinde  da  qualsiasi  contenuto
rieducativo o trattamentale  ed  e'  volto  invece  esclusivamente  a
rispristinare la convivenza tra madre e figli,  cosi'  da  consentire
alla prole di fruire delle cure di  cui  abbisogna  per  un  corretto
sviluppo fisiopsichico; 
        tale logica sottesa alla declaratoria di  incostituzionalita'
dell'art. 4-bis O.P. nella parte in cui non, consente la  concessione
del beneficio dell'art. 47-quinquies comma 1 - e' valida anche per la
previsione di cui al comma 1-bis laddove l'applicazione  del  vigente
meccanismo di preclusione assoluta per  i  delitti  di  cui  all'art.
4-bis andrebbe ad interrompere bruscamente il rapporto di  convivenza
della detenuta  con  la  figlia  minore  -  rapporto  che  era  stato
preservato grazie alla  pregressa  concessione  del  rimedio  di  cui
all'art. 47-ter  comma  1-ter  O.P.  -  senza  tener  conto  peraltro
dell'assenza di concreta pericolosita' sociale della stessa  detenuta
(alla luce dell'assoluta regolarita' comportamentale serbata  durante
il pregresso periodo  di  restrizione  domiciliare  oltre  che  della
risalenza nel tempo dei reati oggetto della condanna); 
        ritenuto dunque che debba essere sollevata  la  questione  di
legittimita' costituzionale del citato art. 47-quinquies comma  1-bis
legge 354/75  in  riferimento  agli  artt.  3,  29,  30  e  31  della
Costituzione, con conseguente sospensione del presente procedimento e
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;