TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA per il distretto della Corte d'Appello di Bari Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, in Camera di Consiglio e costituito dai signori: dott. Silvia Daloiso, Presidente; dott. Matteo Soave, Magistrato di Sorveglianza; dott. Giuseppina Labellarte, Esperto; dott. Michela Lucia De Salvia, Esperto, con la partecipazione del S. Procuratore Generale dott. C. Bottazzi; a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 6 ottobre 2015, nel procedimento di sorveglianza relativo ad A. ... L. ... n. ... a ... il ..., avente ad oggetto la proroga della detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma 1-ter O.P. concessa con 24 giugno 2014 T.S. Bari; verificata la regolarita' delle notifiche e della costituzione delle parti; udita la relazione; sentiti P.G. e difensore; letti gli atti; emette la seguente ordinanza. Premesso che con ordinanza in data 24 giugno 2014 questo Tribunale ha ammesso l'A. alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter comma 1-ter (in relazione all'art. 147 comma 1 n. 3 c.p.) fino al 17 ottobre 2015 (data di compimento di tre anni di vita della minore ...), in relazione alla pena di anni 7 recl. di cui alla sent. 12 aprile 2012 Corte Appello Bari (condanna per il delitto di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 del 1998) con dec. 19 febbraio 2014 e f.p. 18 febbraio 2021; rilevato che all'approssimarsi della scadenza del 17 ottobre 2015 il difensore dell'A. ha chiesto la proroga della misura al M.S in via provvisoria dell'art. 47-ter comma 1-quater O.P. fino alla pronuncia del T.S. (cui viene richiesta in via principale la concessione della detenzione domiciliare ex art. 47-quinquies comma 1-bis ed in via subordinata che venga sollevata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47-quinquies comma 1-bis nella parte in cui esclude dal beneficio i soggetti condannati per reati di cui all'art. 4-bis, per contrasto con gli articoli 2,3,29,30 e 31 Cost.); osservato che con sentenza del 22 ottobre 2014 la Corte Cost. ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4-bis comma 1 O.P. sotto due profili: nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies; nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione di benefici penitenziari la misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter comma 1 lett. a) e b), ferma restando la condizione dell'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti; rilevato che anche a seguito della suddetta pronuncia della Corte Cost. non puo' essere disposta la proroga della misura ai sensi dell'art. 47-ter comma 1 lett. c) O.P. (pur a fronte della presenza di una minore di anni 10), atteso che la pena residua da espiare e' ancora superiore al limite di legge di anni 4 previsto dalla citata norma (tenuto conto del fine pena al 18 febbraio 2021); osservato peraltro che dalla lettura della sentenza della Corte Cost. in atti emerge chiaramente che la pronuncia di incostituzionalita' ha riguardato soltanto il comma l dell'art. 47-quinquies (che prevede - nei casi in cui non sia possibile la concessione del rimedio di cui all'art. 47-ter O.P. - la possibilita' per la donna madre di minore di anni 10 di espiare la parte residua della pena in ambito domiciliare purche' risultino espiati almeno 1/3 della pena o 15 anni nel caso di condanna all'ergastolo) e non anche il successivo comma 1-bis (che prevede invece la possibilita' di espiare con modalita' «agevolate» anche la frazione iniziale della pena con esclusione tuttavia dei condannati per reati di cui all'art. 4-bis, limitazione questa che sarebbe comunque operativa anche ove si verificasse la condizione che rimuove la preclusione all'accesso ai benefici penitenziari, vale a dire la «collaborazione con la giustizia»); rilevato infatti che a pag. 9 della citata sentenza la Corte Cost. viene testualmente riportato: «per incidens va segnalato che tale autonoma limitazione - stabilita da una norma distinta da quella censurata - resta estranea all'odierno scrutinio di legittimita' costituzionale, il quale verte sul solo divieto di concessione della detenzione domiciliare speciale dopo l'espiazione della quota preliminare di pena»; osservato che dunque non puo' essere disposta da parte di questo Tribunale l'applicazione della detenzione domiciliare ex art. 47-quinquies di cui difettano, nel caso di specie, i presupposti applicativi, atteso che ai sensi del comma 1 non risulta ancora espiato 1/3 della pena (pari ad anni 2 e mesi 4 che equivale ad un 1/3 di anni 7, pena inflitta con la sentenza di condanna) mentre ai sensi del successivo comma 1-bis ricorre l'esclusione per la natura ostativa ex art. 4-bis del reato oggetto della condanna (trattasi del delitto di cui all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90); rilevato peraltro che la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal difensore dell'A. ..., appare rilevante e non manifestamente infondata nel caso di specie, alla luce delle suddette considerazioni: le esigenze superiori di tutela della maternita' e del minore anziche' prevalere risulterebbero recessive rispetto alla pretesa punitiva dello Stato, di modo tale che verrebbe cosi' vanificata la stessa ratio ispiratrice dell'istituto della detenzione domiciliare ex art. 47-quinquies O.P. che prescinde da qualsiasi contenuto rieducativo o trattamentale ed e' volto invece esclusivamente a rispristinare la convivenza tra madre e figli, cosi' da consentire alla prole di fruire delle cure di cui abbisogna per un corretto sviluppo fisiopsichico; tale logica sottesa alla declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 4-bis O.P. nella parte in cui non, consente la concessione del beneficio dell'art. 47-quinquies comma 1 - e' valida anche per la previsione di cui al comma 1-bis laddove l'applicazione del vigente meccanismo di preclusione assoluta per i delitti di cui all'art. 4-bis andrebbe ad interrompere bruscamente il rapporto di convivenza della detenuta con la figlia minore - rapporto che era stato preservato grazie alla pregressa concessione del rimedio di cui all'art. 47-ter comma 1-ter O.P. - senza tener conto peraltro dell'assenza di concreta pericolosita' sociale della stessa detenuta (alla luce dell'assoluta regolarita' comportamentale serbata durante il pregresso periodo di restrizione domiciliare oltre che della risalenza nel tempo dei reati oggetto della condanna); ritenuto dunque che debba essere sollevata la questione di legittimita' costituzionale del citato art. 47-quinquies comma 1-bis legge 354/75 in riferimento agli artt. 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, con conseguente sospensione del presente procedimento e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;